domenica 5 febbraio 2012

Incentivi per il Fotovoltaico: il Conto Energia, cos'è e come funziona

Il "Conto Energia" è il decreto DM 19/02/07 che stabilisce un incentivo per 20 anni per privati, imprese ed enti pubblici che installano un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica. L'incentivo è proporzionale all'energia elettrica prodotta.

Il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici è stato introdotto in Italia dal decreto interministeriale del 28 Luglio 2005 ed è attualmente regolato dal decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007. Esso remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni e prevede:
- la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti dopo l’entrata in esercizio dell’impianto;
- un massimo di potenza incentivabile cumulativa pari a 1200 MW, incrementato dalla potenza degli ulteriori impianti che entrino in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) oltre la data di raggiungimento del limite dei 1200 MW
- la possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 kWp;
- tariffe che premiano maggiormente il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia.

Il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica è il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Va sottolineato che, prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi impianto fotovoltaico, è necessario ottenere le dovute autorizzazioni, che vengono concesse sulla base di Piani Regionali che disciplinano, in modo diverso da Regione a Regione, le condizioni da soddisfare perché l’impianto sia autorizzato.

E’ inoltre necessario, per tutti gli impianti collegati alla rete elettrica, farsi autorizzare e realizzare il relativo collegamento e verificare le effettive condizioni della rete in loco, affinché l’energia possa essere realmente ritirata.
 

 

Il nuovo Conto Energia: differenze rispetto al vecchio

Il DM 19/02/07 (nuovo Conto Energia) è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 (primo Conto Energia) in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica. Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:
- l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;
- una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
- l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

Il DM supera inoltre due vincoli tecnici dei precedenti decreti:
- il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;
- le limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile.

La Delibera AEEG ARG/elt 161/08, di recente pubblicazione, consente di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell’impianto, numero di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione. Il parallelo alla rete di ciascuna sezione di cui sarà composto l’impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di potenza incentivabile previsto dal DM del 19/02/07, pari a 1200 MW, conta solo la potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell’impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione. La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione del nuovo Conto Energia rispetto al primo e sono evidenti almeno due vantaggi:
- è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in una sola data. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto;
- è possibile collegare più sezioni d’impianto all’interno di una rete interna d’utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.

Infine, dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008, il Conto Energia rimane l’unico meccanismo di incentivazione del fotovoltaico. Si può optare per il meccanismo dei Certificati verdi solo per gli impianti fotovoltaici che hanno presentato la richiesta di autorizzazione unica entro la data di entrata in vigore della legge Finanziaria del 2008 (31/12/2007).


Le regole del conto energia: aspetti principali

- Abolizione della fase istruttoria

L’eliminazione della fase istruttoria è stata resa possibile dalla contestuale eliminazione dei limiti annuali alla potenza incentivata, sostituiti dal limite massimo di potenza cumulata fissato in 1200 MW. Ad ulteriore garanzia degli operatori, è previsto un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti), con inizio dalla data di raggiungimento del suddetto limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale “periodo di moratoria” potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti. In aggiunta alla fase istruttoria, il DM ha eliminato alcuni adempimenti intermedi di competenza dei soggetti responsabili degli impianti, connessi alla fase di post-ammissione, quali le comunicazioni di inizio, di fine lavori e di entrata in esercizio da inviare al GSE. A impianto realizzato ed entrato in esercizio, il rischio di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti dipende esclusivamente dall’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti, rilevata dal GSE durante la fase di valutazione.
Le principali cause procedurali o tecniche che comportano l’esclusione dagli incentivi dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, sono:
- il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/07;
- l’utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati come indicato dettagliatamente al seguente punto 3;
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante;
- il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di ricezione dell’eventuale richiesta d’integrazione del GSE, per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;
- entrata in esercizio dell’impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW di impianti fotovoltaici installati.

- Le Tariffe
Le tariffe riconosciute agli impianti entrati in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 sono indicate nelle tabelle riportate di seguito.
 

Impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008

Taglia di potenza dell’impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <= 3 kW

0,40

0,44

0,49

3 kW < P <= 20 kW

0,38

0,42

0,46

P > 20 kW

0,36

0,40

0,44


Impianti entrati in esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2009

 

Taglia di potenza dell’impianto

 

Non integrato (€/kWh)

 

Parzialmente integrato (€/kWh)

 

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <= 3 kW

0,392

0,431

0,480

3 kW < P <= 20 kW

0,372

0,412

0,451

P > 20 kW

0,353

0,392

0,431

I piccoli impianti domestici fino a 3 kW architettonicamente integrati sono premiati con le tariffe maggiori, mentre le tariffe più basse sono riconosciute per i grandi impianti non integrati. Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti durante l’intero periodo. I valori indicati nella seconda tabella sono stati decurtati del 2% rispetto alle tariffe indicate nel DM del 19/02/07 (un’ulteriore uguale riduzione percentuale è prevista anche per il 2010). Successivi decreti ridefiniranno le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni seguenti il 2010 (Teoricamente, la tariffa del 2010 si applicherebbe anche agli anni successivi, in assenza di specifici decreti legge. Ciò, tuttavia, è praticamente da escludere). Il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, in aggiunta all’incentivo, utilizzando l’energia prodotta per:
- la cessione in rete
- i propri autoconsumi (parziali o anche totali)
- lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).

Si sottolinea che, per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata). La tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
- per impianti non integrati superiori ai 3 kW della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsumi almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto;
- per impianti il cui soggetto responsabile sia una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
- per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.

Si segnala altresì che, tra le novità introdotte dalla Legge finanziaria del 2008 in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, l’art. 2 comma 173 riguarda direttamente il Conto Energia. Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono Enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso. Gli incentivi sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Infine, le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.

- Il soggetto responsabile
Il soggetto responsabile dell’impianto è colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:
- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- i soggetti pubblici
- i condomini di unità abitative e/o di edifici.


- Integrazione architettonica
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo della tariffa incentivante prevista dal Conto Energia, il DM 19/02/2007 agli allegati 2 e 3 distingue tre tipi di impianti fotovoltaici in base al livello di integrazione architettonica:
1. impianto non integrato: è costituito da moduli installati a terra o in modo non parallelo alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti di elementi di arredo urbano e vario, che di tetti o facciate di edifici.
2. impianto parzialmente integrato: si parla di impianti parzialmente integrati laddove i moduli non sostituiscono i materiali di copertura o appoggio e sono installati su tetti piani e terrazzi di edifici, in modo complanare. In caso di balaustra, i moduli si possono installare anche in maniera non complanare alla superficie, a patto che l'inclinazione dei moduli sia tale che l'altezza dell'asse non superi l'altezza della balaustra.
3. impianto architettonicamente integrato: si intende un impianto in cui i moduli sostituiscono la copertura su cui sono stati installati: tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. Prendono questo nome anche quegli impianti i cui moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di coperture di pensiline, pergole e tettoie. Negli impianti integrati, inoltre, i moduli possono:
- sostituire la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio
- sostituire parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche
- costituire la parte esposta al sole delle componenti riflettenti di elementi di illuminazione.

 

Valorizzazione dell’energia prodotta dall’impianto

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata. La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.

- Vendita dell’energia prodotta
Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:
1. indiretta mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE; ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l’impianto. Corrispettivi del ritiro “dedicato”: per l’accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell’energia ritirata, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto. Nel caso di un impianto di potenza attiva nominale superiore a 50 kW il produttore riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure. Infine, il GSE fa da tramite nei rapporti di regolazione dei corrispettivi di trasmissione che il produttore deve ricevere o corrispondere per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica. Prezzi di ritiro dell’energia elettrica: per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l’impianto.
Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti aggiornati periodicamente dall’AEEG (Prezzi minimi garantiti secondo Delibera N°280/07, allegato A, articolo 7 comma 5: “Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 7.1, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Con riferimento all’anno 2007, i prezzi minimi garantiti assumono i seguenti valori: a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh; b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh; c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh). I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa su base annua. Nel caso in cui al termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio. Si evidenzia che questo tipo di vendita “indiretta” dell’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto è, di norma, quello consigliabile per le produzioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla “280/07” rispetto ai prezzi di mercato.
2. diretta attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale).
I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono, alternativamente alla modalità di vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica. Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una domanda di ammissione, sottoscrivere un contratto di adesione e impegnarsi, tra l’altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento. Si evidenzia che questo tipo di vendita “diretta” è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande taglia (non consigliabile quindi per gli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità).

 

Lo scambio sul posto

Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale, in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete. In poche parole consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di:
- impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW;
- impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW (tra i quali rientrano gli impianti di produzione fotovoltaici).La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2008 possono accedere al servizio di scambio sul posto nel limite massimo di 200 kW.

Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
- il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
- il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.
In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede:
- il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
- il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.
Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.

- Quali sono i vantaggi dello scambio sul posto
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve.
Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente). Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute. L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.
Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica.

- Rapporto tra il soggetto che richiede lo scambio sul posto e il sistema elettrico
Il soggetto che richiede l’applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore (sono clienti liberi tutti i consumatori di energia che hanno la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica; sono clienti vincolati tutti i consumatori che sono obbligati per legge ad acquistare energia elettrica dal distributore locale). Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica. A decorrere dal 13 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della delibera n.28/06) il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto può essere sia un cliente libero che un cliente vincolato.

- Premio abbinato all’uso efficiente dell’energia negli edifici
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata. In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non supererà la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni (311/06). Qualora il soggetto responsabile, successivamente all’ammissione al premio, decida di non avvalersi del servizio di scambio sul posto, verrà meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio.

 

Aspetti burocratici

La realizzazione di un impianto fotovoltaico necessita l’espletamento delle seguenti incombenze:
-  Autorizzazioni preventive 
-  Allacciamento alla rete elettrica:
-  Richiesta di connessione 
-  Comunicazione di fine lavori
-  Comunicazione a Terna dei dati dell’impianto fotovoltaico
-  Comunicazione al GSE per l’accesso alle tariffe incentivanti relative al “Conto Energia”

Durante l’espletamento delle attività sopra riportate ci si interfaccia di volta in volta con soggetti sia pubblici sia privati. Gli interlocutori privati sono rappresentati dai gestori della rete elettrica locale (es. Enel), mentre quelli pubblici sono rappresentati sia dagli enti locali (es. comuni) sia dagli enti centrali (Ministero dell’Economia – GSE), ed infine da Terna che è una società mista pubblico-privato. Le motivazioni di questa relazione tra chi vuole installare un impianto fotovoltaico e la pubblica amministrazione è spiegabile considerando due aspetti fondamentali:
-  la realizzazione di un impianto fotovoltaico necessita di autorizzazioni legate al permesso di costruire ovvero alla dichiarazione di inizio lavori;
-  per l’accesso e l’erogazione degli incentivi previsti dal Conto Energia è necessario interfacciarsi con il Ministero dell’Economia (tramite il GSE).

Autorizzazioni preventive
L'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è regolato a livello generale dal D.Lgs.387/03 ed in dettaglio dalla normativa regionale e provinciale. Le Amministrazioni Locali rivestono un ruolo determinante in campo energetico, ed in particolare nella promozione e nella pianificazione della generazione di energia da fonti rinnovabili sul territorio competente.

Il D.Lgs. n.387 del 29/12/2003, all’art.12, stabilisce che la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e quindi gli impianti fotovoltaici, siano soggetti ad una Autorizzazione Unica rilasciata dall'ente competente (la Regione o la Provincia) a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; quindi tale autorizzazione comprende tutte le autorizzazioni, i permessi e i nullaosta previsti dalla normativa vigente. Al fine del rilascio di tale autorizzazione viene convocata una Conferenza dei Servizi (ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni) alla quale prendono parte tutti i soggetti deputati a rilasciare un qualche tipo di autorizzazione.

Il D.Lgs. n. 387 prevede che in una Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo all’autorizzazione unica. Ad oggi tale conferenza non è stata convocata e pertanto ogni Regione ha deliberato per fissare le procedure da eseguire.
In merito agli aspetti autorizzativi per gli impianti fotovoltaici il DM 19 febbraio 2007 precisa che:
- gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening, VIA), purché non ubicati in aree protette;
- qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs.387/2003;
- per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA);
- per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti.
Ricapitolando: in linea di massima, per gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW è sufficiente presentare la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) al Comune competente. Se però l'impianto dovesse essere ubicato in zone sottoposte a vincolo storico e/o paesaggistico, oltre alla DIA va presentata anche la Comunicazione alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici.

Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW, l'iter autorizzativo è più complesso ed è quello previsto dal D.Lgs.387/03. Data la frammentazione delle procedure necessarie e la diversità, a livello regionale e provinciale, della normativa esistente, l'elencazione che segue non può e non vuole essere esaustiva, ma solo fornire una prima inquadratura dei documenti da produrre e degli enti da coinvolgere.

ITER AUTORIZZATIVO PER UN IMPIANTO DI POTENZA MINORE A 20 Kw
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) da presentare al Comune
- Comunicazione alla Sopraintendenza dei Beni Culturali (solo se in area sottoposta a vincolo)
- Richiesta al gestore di rete locale di installazione di un contatore bidirezionale.

ITER AUTORIZZATIVO PER UN IMPIANTO DI POTENZA MAGGIORE A 20 Kw
- Richiesta di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto alla Regione o alla Provincia competenti, che a sua volta comprenderà:
- Permesso a costruire
- Valutazione di Impatto Ambientale (se necessaria)
- Autorizzazione paesaggistica
- Parere dell'Ente Parco (se in area protetta)
- Nulla osta autorità militari
- Svincolo idrogeologico
- Altre autorizzazioni specifiche per il tipo di fonte utilizzata (ad esempio la concessione di derivazione per gli impianti idroelettrici)
- Domanda di allacciamento al Gestore della Rete di Trasmissione
- Licenza di esercizio di officina elettrica rilasciata dall'UTF
- Richiesta al GSE di qualifica di Impianto Alimentato a Fonti Rinnovabili (necessario per ottenere i Certificati Verdi)
- Convenzione col Gestore di Rete per la cessione dell'energia
- Convenzioni con privati per l'acquisizione di terreni o di servitù (non obbligatorie).

Allacciamento alla rete elettrica
Nella fase di allacciamento alla rete elettrica, da attuarsi in conformità alla delibera Arg/elt 99/08 dell’ AEEG, gli interlocutori principali sono il soggetto responsabile dell’impianto e l’impresa distributrice di energia elettrica (es. Enel). In dettaglio la documentazioni da produrre è la seguente:
Richiesta di connessione. Il soggetto responsabile richiede all’impresa distributrice di energia elettrica di connettere il proprio impianto alla rete elettrica. Ogni impresa distributrice ha un proprio standard di procedura che comunque deve essere conforme alla direttive dell’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG). In generale si deve:
- Compilare l’apposito documento per la richiesta di connessione scaricabile dai siti delle varie imprese distributrici (Enel, ACEA etc.). Usualmente sono presenti due moduli differenti uno per impianti inferiori a 20 kWp l’altro per impianti superiori a 20 kWp. Oltre i dati anagrafici del soggetto responsabile, dovranno essere indicati anche i dati tecnico/identificativi dell’impianto, l’eventuale indicazione della società distributrice al servizio di misura e del regime contrattuale scambio sul posto/ritiro.
- Procurarsi la planimetria catastale del sito ove sorgerà l’impianto. Redigere il progetto preliminare secondo la guida CEI 0-2, completo di schema unifilare dell’impianto in corrente alternata e delle indicazioni degli assetti di esercizio, dei dispositivi di manovra e protezione e della loro ubicazione incluso il contatore di energia prodotta.
- Pagare il corrispettivo previsto dall’AEEG secondo le modalità proprie di ogni impresa distributrice.

A questo punto la procedura di richiesta di connessione può differire a secondo dell’impresa distributrice. Alcune imprese distributrici anticipano la richiesta di ulteriore documentazione, che altri gestori di rete invece richiedono solo durante la fase di “dichiarazione di fine lavori”. A seguito della ricezione della richiesta di connessione, l’impresa distributrice ha l’obbligo di effettuare il sopralluogo e spedire al cliente entro 20 gg lavorativi un dettagliato preventivo contenente le informazioni riportate nelle delibere dell’AEEG (i dati dell’impianto, i costi e le motivazioni di essi, il codice identificativo dell’impianto, il periodo di validità entro il quale il cliente deve accettare o meno il preventivo stesso ecc.). Il cliente se accetta il preventivo dovrà darne comunicazione all’impresa distributrice entro i tempi e con modalità indicate nel preventivo stesso.

Dichiarazione di ultimazione lavori. Una volta terminata l’installazione dell’impianto, il soggetto responsabile dovrà comunicare la fine dei lavori secondo le modalità indicate dall’impresa distributrice stessa. A partire dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, l’impresa distributrice dovrà completare la connessione entro i tempi previsti dalla sopraccitata delibera. Ultimata la realizzazione dell’impianto di connessione, l’impresa distributrice invierà al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione.
 

Accesso agli incentivi
Successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico per il quale si vuole avere accesso agli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, si deve predisporre la documentazione da inviare al GSE. Le attività/comunicazioni che il Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico e il GSE sono tenuti ad effettuare sono ordinate nel seguente diagramma temporale (quadro sisntetico delle comunicazioni tra soggetto responsabile dell'impianto e GSE):

Fase 1, a cura del soggetto responsabile: si collega al portale web messo a disposizione del GSE all'indirizzo https://applicazioni.gse.it e, se non ancora in possesso di user id e password effettua la registrazione;

Fase 2, a cura di GSE: al termine della registrazione saranno inviate via e-mail, in modo automatico, user id e password per l'accesso al portale web;

Fase 3, a cura di SR: a) accede all'applicazione web per il fotovoltaico e inserisce i dati relativi alla Scheda Tecnica, alla Corrispondenza e gli Allegati elettronici; b) stampa gli Allegati cartacei e invia al GSE la documentazione prevista per la Richiesta di Concessione della tariffa incentivante entro 6o giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;

Fase 4, a cura di GSE: comunica al SR la tariffa incentivante riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutta la documentazione (Il GSE si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione ricevuta qualora questa risulti carente o incompleta, sospendendo il giudizio sull’ammissibilità del rispettivo impianto alle tariffe incentivanti. Il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore documentazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del GSE);

Fase 5, a cura di SR: a) verifica e prepara ala convenzione per l'incentivazione utilizzando l'applicazione web per il fotovoltaico; b) invia, tramite posta, gli originali della convenzione per l'incentivazione (di cui uno solo firmato);

Fase 6, a cura di GSE: restituisce, tramite posta, una copia firmata della convenzione per l'incentivazione. 

Nel caso in cui la documentazione inviata nell’arco dei 90 giorni risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche, il GSE escluderà l’impianto fotovoltaico in oggetto dall’ammissione alle tariffe incentivanti.


Richiesta di connessione delle tariffe
Le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007, nella Delibera AEEG n. 90/07 e nella guida per l'incentivazione degli impianti col Conto Energia. Il soggetto responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, dovrà utilizzare l’apposita applicazione informatica ed in particolare:
a) dovrà effettuare la registrazione e accedere al portale per l'incentivazione del fotovoltaico;
b) potrà scegliere di:
- gestire una richiesta d’incentivazione relativa a impianti già incentivati con i DM del 28/07/2005 e del 06/02/2006;
- gestire una richiesta d’incentivo per un nuovo impianto ai sensi del DM 19/02/2007;
c) nel caso si tratti di una richiesta d’incentivazione per un nuovo impianto, dovrà inserire i dati tecnici caratteristici dell’impianto;
d) successivamente dovrà caricare i seguenti allegati elettronici:
- 5 diverse fotografie dell'impianto;
- elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori utilizzati;
e) predisporre la stampa dei seguenti allegati cartacei:
-  richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante;
-  scheda tecnica;
-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
f) per la richiesta delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio, dovrà inviare al GSE, oltre agli allegati cartacei citati al punto precedente, i seguenti documenti:
-  documentazione finale di progetto dell’impianto;
-  certificato di collaudo dell’impianto; 
-  dichiarazione sulla proprietà dell’immobile; 
-  copia del permesso a costruire o copia della D.I.A.;
-  copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);
-  copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26). copia del verbale di attivazione del contatore di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete (per impianti inferiori a 20 kWp).

Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente un numero identificativo dell’impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione.
 

Ulteriori incentivi

L’installazione di impianti fotovoltaici può usufruire di ulteriori incentivi eventualmente previsti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province. Nel caso questi incentivi siano “in conto capitale” possono essere cumulati agli incentivi “in Conto Energia” solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera il 20% del costo dell’impianto. In particolare:
- gli incentivi previsti dal Conto Energia non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso.
- gli incentivi previsti da Conto Energia sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Infine, le tariffe incentivanti in Conto Energia non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.
 

(Fonte del documento: Ansaldo Energia, Unità Business Energie Rinnovabili e Distribuite)